Decreto 16 novembre 2013, n. 162 Art. 17Riservatezza del procedimento
Titolo II DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI
1. Tutti gli organi ed i soggetti chiamati a svolgere funzioni nell'ambito del procedimento disciplinato dal presente regolamento curano che la rispettiva attivita' sia espletata in modo tale da assicurare la massima celerita' e speditezza delle procedure, e nel rispetto dei principi di imparzialita' ed efficienza dell'azione amministrativa, nonche' dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e dei relativi regolamenti attuativi.
2. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 150 del 29 giugno 1994, e successive modificazioni. Gli atti del procedimento sono coperti dal segreto d'ufficio in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure. Di essi e del loro contenuto e' pertanto vietata la pubblicazione.
3. Su richiesta degli aventi diritto al risarcimento, ed entro i limiti di cui al comma 2, il Prefetto e l'Ufficio di supporto forniscono le informazioni sullo stato del procedimento.
Note all' art. 17: - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , reca: « Codice in materia di protezione dei dati personali ». - Il decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415 , reca: «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell' art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».
Verweist auf
- Decreto 16 novembre 2013, n. 162 Art. 24