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Decreto 16 novembre 2013, n. 162 · Decreto 16 novembre 2013, n. 162 — Regolamento recante disposizioni attuative del Fondo di solidarieta' civile, istituito dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. (14G00016)

Decreto 16 novembre 2013, n. 162 Art. 17Riservatezza del procedimento

Titolo II DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

In KraftAmtlicher Text

1. Tutti gli organi ed i soggetti chiamati a svolgere funzioni nell'ambito del procedimento disciplinato dal presente regolamento curano che la rispettiva attivita' sia espletata in modo tale da assicurare la massima celerita' e speditezza delle procedure, e nel rispetto dei principi di imparzialita' ed efficienza dell'azione amministrativa, nonche' dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e dei relativi regolamenti attuativi.

2. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 150 del 29 giugno 1994, e successive modificazioni. Gli atti del procedimento sono coperti dal segreto d'ufficio in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure. Di essi e del loro contenuto e' pertanto vietata la pubblicazione.

3. Su richiesta degli aventi diritto al risarcimento, ed entro i limiti di cui al comma 2, il Prefetto e l'Ufficio di supporto forniscono le informazioni sullo stato del procedimento.

Note all' art. 17: - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , reca: « Codice in materia di protezione dei dati personali ». - Il decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415 , reca: «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell' art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».