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Decreto 16 novembre 2013, n. 162 · Decreto 16 novembre 2013, n. 162 — Regolamento recante disposizioni attuative del Fondo di solidarieta' civile, istituito dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. (14G00016)

Decreto 16 novembre 2013, n. 162 Art. 11Contenuto e documentazione della domanda

Titolo II DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

In KraftAmtlicher Text

1. La domanda sottoscritta dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, deve contenere:

a) la dichiarazione di essere vittima di reati di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge e di essere legittimato ai sensi degli articoli 5 e 6;

b) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, non sono state liquidate, a titolo di risarcimento, somme provenienti da altri Fondi previsti dalla normativa vigente o direttamente dal soggetto condannato, di cui all'articolo 6.

2. In caso di domanda presentata dai successori a titolo universale, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono riferite anche al soggetto deceduto.

3. Alla domanda e' allegata copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna, ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale e, nel caso di presentazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, della documentazione comprovante l'avvenuta erogazione.

Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 2-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 , convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 , si vveda nelle note alle premesse.