Decreto 19 gennaio 2012, n. 32 Art. 4Costituzione e aggiornamento
1. L'INA e' costituito ed aggiornato sulla base delle informazioni contenute nelle anagrafi di tutti i comuni italiani, con il codice fiscale validato dall'Agenzia delle Entrate.
2. A tal fine, i comuni inviano all'INA i dati di cui all'articolo 3, attraverso i servizi telematici e di sicurezza del CNSD, entro 24 ore dalla registrazione del dato in APR, secondo le istruzioni tecniche adottate dalla Direzione Centrale per i Servizi Demografici.
3. L'Ufficiale d'anagrafe e' responsabile del corretto e tempestivo invio delle informazioni anagrafiche all'INA.
4. L'interessato puo' esercitare il diritto di accesso ai dati personali contenuti nell'INA e gli altri diritti di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , tramite il comune di residenza, che riscontra la richiesta.
5. Qualora i dati inviati all'INA siano errati o non aggiornati competente ad effettuarne la rettificazione o l'aggiornamento e' il comune di residenza del soggetto a cui i dati si riferiscono.
6. Qualora l'errore non sia imputabile al comune di residenza, quest'ultimo ne informa la Direzione Centrale per i Servizi Demografici per i conseguenti adempimenti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .
Note all'art. 4: Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 196 del 2003 , si veda nelle note alle premesse.