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Decreto 19 gennaio 2012, n. 32 · Decreto 19 gennaio 2012, n. 32 — Nuovo regolamento di gestione dell'Indice nazionale delle anagrafi. (12G0052)

Decreto 19 gennaio 2012, n. 32 Art. 4Costituzione e aggiornamento

In KraftAmtlicher Text

1. L'INA e' costituito ed aggiornato sulla base delle informazioni contenute nelle anagrafi di tutti i comuni italiani, con il codice fiscale validato dall'Agenzia delle Entrate.

2. A tal fine, i comuni inviano all'INA i dati di cui all'articolo 3, attraverso i servizi telematici e di sicurezza del CNSD, entro 24 ore dalla registrazione del dato in APR, secondo le istruzioni tecniche adottate dalla Direzione Centrale per i Servizi Demografici.

3. L'Ufficiale d'anagrafe e' responsabile del corretto e tempestivo invio delle informazioni anagrafiche all'INA.

4. L'interessato puo' esercitare il diritto di accesso ai dati personali contenuti nell'INA e gli altri diritti di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , tramite il comune di residenza, che riscontra la richiesta.

5. Qualora i dati inviati all'INA siano errati o non aggiornati competente ad effettuarne la rettificazione o l'aggiornamento e' il comune di residenza del soggetto a cui i dati si riferiscono.

6. Qualora l'errore non sia imputabile al comune di residenza, quest'ultimo ne informa la Direzione Centrale per i Servizi Demografici per i conseguenti adempimenti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .

Note all'art. 4: Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 196 del 2003 , si veda nelle note alle premesse.