Decreto 1 dicembre 2010, n. 269 Art. 8Disposizioni transitorie e finali
1. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto debbono, entro diciotto mesi da tale data, adeguare le caratteristiche ed i requisiti organizzativi, professionali e di qualita' dei servizi alle disposizioni del presente decreto e dei relativi allegati.
2. Per i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale degli investigatori privati e degli informatori commerciali autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' per le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera j), la fase transitoria e' fissata in trentasei mesi.
3. In caso di richiesta di estensione di licenza ((gli istituti debbono dimostrare la conformita' alle disposizioni del presente decreto. Non possono essere autorizzate estensioni di licenza in caso di comprovate situazioni debitorie relative agli oneri previdenziali, contributivi, assicurativi o tributari)) .
4. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ad operare in diverse province sulla scorta di piu' autorizzazioni, ai sensi dell' articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ((rilasciate in nome e per conto della medesima persona giuridica)) , debbono unificare le attivita' in un'unica licenza rilasciata dal Prefetto della provincia ove l'istituto ha eletto la sede principale.
5. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti derivanti dall'applicazione del presente decreto e delle relative tabelle tecniche con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.