Decreto 28 luglio 1995, n. 523 Art. 2
1. Nella sua prima seduta, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 1, comma 2 la commissione delega ai singoli suoi componenti le competenze che in regime di amministrazione ordinaria sono esercitabili individualmente dal sindaco o dal presidente della provincia, o da assessori. Compete alla commissione la funzione d'indirizzo e di coordinamento dell'esercizio delle competenze delegate.