Decreto 28 luglio 1995, n. 459 Art. 5Attivita' di monitoraggio
1. Il Comitato svolge attivita' di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie e dei comuni riportati a gestione ordinaria.
2. L'attivita' di monitoraggio e' diretta a fornire elementi di supporto alla attivita' di sostegno di cui all'art. 3 ed ai fini della determinazione dei criteri per le relazioni di cui al successivo art. 7 nonche' per studi e relazioni di carattere generale a contenuto statistico, e consiste nella raccolta delle informazioni relative ai servizi ed alle attivita' svolte dai comuni di cui all'art. 1 ed assunte mediante gli schemi informativi predisposti a cura dello stesso Comitato.
3. Il monitoraggio per i comuni commissariati viene effettuato mediante rilevazioni con cadenza semestrale per tutta la durata del periodo di commissariamento.
4. Per i comuni restituiti a gestione ordinaria, il periodo di monitoraggio ha una durata pari a quella del commissariamento.