Decreto 24 marzo 1994, n. 371 Art. 3
1. Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, l'autorita' competente al rilascio della licenza richiesta in esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa a norma del presente regolamento accerta l'attualita' e gravita' del rischio dipendente dall'attivita' svolta nell'ambito delle amministrazioni della giustizia o della difesa, o nell'esercizio dei compiti di pubblica sicurezza.
2. Quando si tratta di personale cessato dal servizio, si tiene conto dell'attivita' svolta negli ultimi cinque anni.