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Decreto 24 marzo 1994, n. 371 · Decreto 24 marzo 1994, n. 371 — Regolamento di attuazione dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, concernente la individuazione delle categorie di persone che, a causa della esposizione a rischio dipendente dall'attivita' svolta nell'ambito delle Amministrazioni della giustizia o della difesa, o nell'esercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto d'armi

Decreto 24 marzo 1994, n. 371 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, l'autorita' competente al rilascio della licenza richiesta in esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa a norma del presente regolamento accerta l'attualita' e gravita' del rischio dipendente dall'attivita' svolta nell'ambito delle amministrazioni della giustizia o della difesa, o nell'esercizio dei compiti di pubblica sicurezza.

2. Quando si tratta di personale cessato dal servizio, si tiene conto dell'attivita' svolta negli ultimi cinque anni.