Decreto 21 dicembre 1992, n. 567 Art. 5
1. Le convenzioni di cui agli articoli 2 e 4 ed i contratti o le convenzioni di cui all'art. 1 sono stipulati dalle prefetture secondo schemi-tipo da predisporsi d'intesa con il Ministero del tesoro, con imputazione delle spese ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito delle disponibilita' assegnate annualmente a ciascuna prefettura.