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Decreto 21 dicembre 1992, n. 567 · Decreto 21 dicembre 1992, n. 567 — Regolamento recante l'istituzione presso i valichi di frontiera di strutture di accoglienza per stranieri

Decreto 21 dicembre 1992, n. 567 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. Alle strutture di accoglienza possono essere altresi' ammessi a prestare la loro opera, per l'assolvimento dei compiti previsti dall' art. 12, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 , operatori volontari, specificatamente autorizzati sulla base di appositi piani di collaborazione fra le amministrazioni pubbliche interessate e le associazioni di volontariato, predisposti dalle competenti prefetture.

2. Alle strutture medesime possono essere altresi' ammessi rappresentanti dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Nota agli articoli 1 e 3: - Per il testo dell' art. 12, comma 4, del D.L. n. 416/1989 si veda in nota alle premesse.