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Decreto 17 dicembre 1992, n. 564 · Decreto 17 dicembre 1992, n. 564 — Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande

Decreto 17 dicembre 1992, n. 564 Art. 3Sorvegliabilita' interna

In KraftAmtlicher Text

1. Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.

2. Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione di cui all' art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287 , e non puo' essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.

3. In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l'identificabilita' degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.

Nota all'art. 3: - Per il testo del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 287/1991 si veda in nota alle premesse.