Decreto 6 agosto 1992, n. 574 Art. 15Decadenza delle concessioni precedenti
1. Le concessioni di alloggi a qualsiasi titolo antecedentemente disposte, decadono, ove gia' non decadute, all'entrata in vigore del presente regolamento, fatte salve le concessioni effettuate ai sensi degli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 , e quelle relative agli alloggi gratuiti connessi all'incarico di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del presente regolamento.
2. Le autorita' competenti provvedono: - al recupero degli alloggi secondo le modalita' di cui agli articoli 10 e 12, qualora sia stata gia' disposta la revoca della concessione; - al recupero graduale degli alloggi occupati secondo le modalita' di cui al successivo comma negli altri casi.
3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il recupero degli alloggi sara' effettuato:
a) immediatamente, se il concessionario, in base alle norme precedentemente in vigore, non ha titolo per la concessione;
b) gradualmente, e comunque entro tre mesi, qualora l'alloggio risulti a diverso titolo occupato.
Nota all'art. 15: - Per il testo degli articoli 52 e 53 del regolamento di servizio approvato con D.P.R. n. 782/1985 si veda in nota alle premesse.