Decreto 18 giugno 1992, n. 565 Art. 15
Capo IV TIPOLOGIA E DURATA DEI CORSI
1. I corsi previsti nei precedenti articoli possono essere svolti in sede decentrata osservando uniformi criteri organizzativi e didattici.
2. Al termine di ciascuno dei corsi previsti nei precedenti articoli, i candidati sostengono a Roma l'esame finale consistente in un colloquio sulle materie del corso stesso.
3. Il punteggio conseguito, espresso in trentesimi, indica l'ordine di graduatoria ai fini della successiva posizione di ruolo.