Decreto 14 gennaio 1991, n. 179 Art. 2
1. I candidati debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dall' art. 27, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , cosi' come modificato dall' art. 42 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 , alla data del bando che indice il concorso.
2. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti e' disposta con decreto motivato dal Ministro dell'interno.
Nota all'art. 2: - Per il testo della lettera b) del primo comma dell'art. 27 del D.P.R. n. 335/1982 si veda nelle note alle premesse.
Verweist auf
- Decreto 14 gennaio 1991, n. 179 Art. 27
- Decreto 14 gennaio 1991, n. 179 Art. 42