Decreto 4 marzo 1987, n. 145 Art. 1
IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65 : "Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale"; Ritenuto di dover dare attuazione al disposto dell'art. 5, comma quinto, della predetta legge e di dover stabilire con proprio decreto un regolamento contenente norme di carattere generale concernenti i casi e le modalita' dell'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali e' conferita la qualita' di agente di pubblica sicurezza, nonche' la tipologia e il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso; Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ; Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110 , contenente: "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"; Sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia; EMANA il seguente decreto: Le norme di carattere generale concernenti i casi e le modalita' dell'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali e' conferita la qualita' di agente di pubblica sicurezza, nonche' la tipologia e il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso sono stabilite con l'unito regolamento che fa parte integrante del presente decreto.
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- Decreto 4 marzo 1987, n. 145 Art. 5