Decreto 19 gennaio 2016, n. 63 Art. 2Ammissione all'esame
1. Per l'ammissione all'esame e' necessario:
a) aver conseguito una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ai sensi dell' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , adottato con decreto ministeriale n. 145 del 20 giugno 2012 ;
b) essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio, previsto dal regolamento di cui all' articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , adottato con decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012 , ovvero produrre dichiarazione attestante l'assolvimento del tirocinio, secondo quanto previsto dal regolamento sopra citato.
2. In deroga al comma 1, sono ammessi a sostenere l'esame di idoneita' per l'iscrizione al registro i soggetti che, alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, hanno regolarmente completato il tirocinio previsto dall' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 .
3. Sono, altresi', ammessi a sostenere l'esame di idoneita' coloro i quali risultano iscritti, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , al registro del tirocinio previsto dall' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 , ed abbiano, alla data di presentazione della domanda, concluso regolarmente il tirocinio stesso.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, e dell' art. 3, comma 8, del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 : «Art. 2 (Abilitazione all'esercizio della revisione legale). - (Omissis). 2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone fisiche che: a) sono in possesso dei requisiti di onorabilita' definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell'art. 3; d) hanno superato l'esame di idoneita' professionale di cui all'art. 4. (Omissis).». «Art. 3 (Tirocinio). - (Omissis). 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalita' di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro: a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande di iscrizione al registro del tirocinio; b) le modalita' di svolgimento del tirocinio, ai fini del comma 1, lettera a); c) le cause di cancellazione e sospensione del tirocinante dal registro del tirocinio; d) le modalita' di rilascio dell'attestazione di svolgimento del tirocinio; e) gli obblighi informativi degli iscritti nel registro del tirocinio e dei soggetti presso i quali il tirocinio e' svolto.». - Per i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145 e 25 giugno 2012, n. 146 , si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 (Regolamento recante norme concernenti le modalita' di esercizio della funzione di revisore contabile) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88.