Decreto 13 giugno 1995, n. 297 Art. 13
Titolo primo REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO CENTRALE
1. Gli ispettori centrali svolgono, di norma, l'attivita' ordinaria e straordinaria, per ambiti territoriali annualmente attribuiti.
2. Gli ambiti territoriali sono stabiliti in occasione della programmazione, di cui all'art. 4, tramite una conferenza annuale dei medesimi ispettori centrali, del cui esito il Servizio ispettivo centrale riferisce al direttore generale dei Dipartimento per l'approvazione.
3. Alla conferenza annuale partecipa un funzionario o impiegato, di qualifica non inferiore al settimo livello, del Servizio ispettivo centrale con funzioni di segretario.