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Decreto 2 ottobre 1992, n. 514 · Decreto 2 ottobre 1992, n. 514 — Regolamento sulle modalita' e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalita' di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonche' i tempi di attuazione delle nuove procedure, in attuazione dell'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187

Decreto 2 ottobre 1992, n. 514 Art. 21Procedure di emergenza

Capo IV ELABORAZIONE E FORNITURA DEI DATI E DELLE STATISTICHE

In KraftAmtlicher Text

1. In caso di guasto o malfunzionamento delle apparecchiature, la prosecuzione delle funzioni essenziali connesse alle operazioni di accettazione, numerazione progressiva, incasso e stampa del registro di cui all' art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 , e' garantita dalle apparecchiature di riserva. In caso di impossibilita' di funzionamento della conservatoria, ne deve esere data immediata comunicazione alla procura generale della Repubblica competente ed al Ministero delle finanze, specificando le cause. Il Ministro delle finanze, su segnalazione della procura della Repubblica, emette decreto di riammissione nei termini.

Nota all'art. 21: - Per il testo dell' art. 22 del R.D. n. 1814/1927 si veda in nota all'art. 1.