Decreto 19 dicembre 2012, n. 258 Art. 2Sicurezza della navigazione aerea
1. Il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, nel rispetto delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa:
a) rilascia l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di volo militare sulle installazioni aeronautiche militari;
b) esercita le competenze attribuitegli dalla legge in materia di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza sulle installazioni aeronautiche militari.
2. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare si avvale, per l'alta consulenza tecnica e per gli adempimenti di specifica competenza, dei comandi dell'Aeronautica militare e delle strutture dell'area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa competenti per materia.