Decreto 4 dicembre 1997, n. 501 Art. 8Disposizioni transitorie e finali
1. Per un periodo di sei mesi, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' consentita la presentazione di domanda di omologazione o di autorizzazione sulla base della normativa di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1983, citato nelle premesse.
2. Le apparecchiature omologate o autorizzate sulla base della normativa di cui al decreto ministeriale citato nel comma 1 possono continuare ad essere collegate alla rete pubblica di telecomunicazioni.
3. Trascorso il periodo di cui al comma 1, sono abrogati il decreto ministeriale 5 luglio 1983 ed il decreto ministeriale 11 febbraio 1987, n. 126 , citati nelle premesse.
Nota all'art. 8: - Il D.M. 5 luglio 1983 ha approvato la normativa tecnica per i telefoni senza cordone.