Decreto 4 dicembre 1997, n. 501 Art. 2Campo di applicazione
1. La regola tecnica, costituente l'allegato al presente decreto, si applica agli apparecchi telefonici cosi' come definiti dal comma 2 dell'articolo 1, ai fini dell'omologazione.
2. La regola tecnica allegata e' valida per l'applicazione del disposto dell'articolo 398 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , cosi' come modificato dalla legge 22 maggio 1980, n. 209 .
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 398 del codice postale e delle telecomunicazioni ( D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 ), come modificato dalla legge 22 maggio 1980, n. 209 : "Art. 398. - E' vietato costruire od importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni. All'emanazione di dette norme, che determinano anche il metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza, si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformita' alle direttive delle Comunita' europee. L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel primo comma, sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza nei modi da stabilire con il decreto di cui al secondo comma. Con il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal precedente comma".
Verweist auf
- Decreto 4 dicembre 1997, n. 501 Art. 398