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Decreto 18 settembre 1997, n. 394 · Decreto 18 settembre 1997, n. 394 — Regolamento integrativo al decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero

Decreto 18 settembre 1997, n. 394 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

1. La tabella allegata al regolamento adottato con il decreto del Ministro del commercio con l'estero 11 aprile 1994, n. 454 , relativa ai procedimenti gia' di competenza della Direzione generale per lo sviluppo degli scambi ed attualmente attribuiti alla Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, in virtu' del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302 , e del decreto del Ministro del commercio con l'estero 20 gennaio 1997, n. 102 , concernenti, rispettivamente, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e di livello dirigenziale non generale, e' integrata come da allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 26 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitate la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 7 agosto 1990, n. 241 , reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo o di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Gli articoli 2 e 4 cosi' recitano: "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". "Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonche' dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". - La legge 26 febbraio 1992, n. 212 , reca: "Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale". - L' art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Istituzione dell'albo delle camere di commercio italoestero o estere in Italia), cosi' recita: "Art. 22 (Uso della denominazione ''camera di commercio''). - 1. Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge, possono assumere nel territorio nazionale la denominazione ''camera di commercio'' le associazioni cui partecipino enti ed imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati punibili con la reclusione e i cui amministratori cittadini stranieri siano in possesso di benestare della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza e abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge l luglio 1970, n. 518, ovvero siano iscritte in un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, tenuto presso la sezione separata di cui all'art. 1 dello statuto dell'Unioncamere, approvato con decreto dcl Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947 . 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli altri organismi che usino la denominazione ''camera di commercio'' e che non risultino disciplinati dalla presente legge sono tenuti a mutare la propria denominazione. In caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire cinque milioni ad un massimo di lire dieci milioni e, previa diffida a provvedere al mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a carico degli amministratori". - La legge 23 agosto 1988, n. 400 , reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". L'art. 17, comma 3, cosi' recita: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro e di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza, di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Note all' art. 1: - Il D.P.R. 11 aprile 1994, n. 302 , reca: "Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero". - Il decreto del Ministro del commercio con l'estero 20 gennaio 1997, n. 102 , concerne: "Norme per l'individuazione degli uffici dirigenziale di livello non generale del Ministero e delle relative funzioni".