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Decreto 16 maggio 1996, n. 422 · Decreto 16 maggio 1996, n. 422 — Regolamento recante norme per l'individuazione dei documenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero, sottratti al diritto di accesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241

Decreto 16 maggio 1996, n. 422 Art. 6Differimento

In KraftAmtlicher Text

1. Ai sensi dell' art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dell' art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , l'accesso ai seguenti documenti e' cosi' differito:

a) per i documenti preparatori relativi a negoziati internazionali bilaterali o multilaterali in materia commerciale, fino alla conclusione dei negoziati stessi;

b) per gli atti relativi sia al bilancio sia alle delibere dell'Istituto nazionale per il commercio estero, per i quali e' prevista l'approvazione del Ministero del commercio con l'estero, fino al momento dell'avvenuta approvazione;

c) per gli atti preparatori concernenti i ricorsi agli strumenti di difesa commerciale ai sensi delle norme comunitarie, fino alla conclusione della procedura comunitaria;

d) per i documenti relativi alla preselezione dei progetti nell'ambito dei programmi comunitari di cofinanziamento Phare e Tacis, fino alla conclusione del procedimento in sede comunitaria;

e) per gli atti concernenti l'attivita' dei comitati consultivi, fino all'emanazione del provvedimento finale;

f) nelle procedure concorsuali e di selezione del personale l'accesso agli elaborati ed alle schede di valutazione e' consentito in relazione al concludersi delle varie fasi della procedura ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. Fino a quando le relative procedure non siano concluse l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardano direttamente il richiedente, con esclusione pertanto degli atti relativi ad altri concorrenti.