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Decreto 11 aprile 1990, n. 163 · Decreto 11 aprile 1990, n. 163 — Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, concernente il regime di importazione delle merci

Decreto 11 aprile 1990, n. 163 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Ad integrazione di quanto disposto nel citato decreto ministeriale 18 luglio 1989, n. 297 , sono altresi' liberalizzate a decorrere dal 1› gennaio 1990 le importazioni dal Giappone (zona C) e dai Paesi terzi (zona A3) dei prodotti di cui alle voci doganali 5004.00 Filati di seta non condizionati per la vendita al minuto; 5005.00 Filati di cascami di seta non condizionati per la vendita al minuto ed e' liberalizzata dal Giappone (zona C) l'importazione dei prodotti di cui alla voce doganale 5007 - Tessuti di seta o cascami di seta. Conseguentemente l'elenco n. 2 del decreto ministeriale 18 luglio 1989, n. 297 , citato in premessa, viene integrato con l'aggiunta delle predette voci doganali.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regolamento CEE n. 288/82 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 35 del 9 febbraio 1982. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.