Decreto 26 luglio 1988, n. 329 Art. 2
Le richieste di autorizzazione relative alle linee di credito a favore dell'estero non liberamente concedibili ai sensi dell'art. 1, si intendono accolte qualora il Ministero del commercio con l'estero, trascorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda, non fornisca motivata risposta interlocutoria o negativa. Per comprovare l'avvenuto decorso del termine di cui al comma precedente si applica l'art. 20, comma 2, del decreto ministeriale 1 febbraio 1988, n. 21. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 1 ottobre 1988.
Verweist auf
- Decreto 26 luglio 1988, n. 329 Art. 1
- Decreto 26 luglio 1988, n. 329 Art. 20