Decreto 13 luglio 1988, n. 288 Art. 2
L'operatore che voglia esportare tecnologie, softwares o materiali non compresi in tabella "Esport", rientranti nelle voci doganali citate nel presente allegato, dovra' fornire all'atto dell'esportazione apposita dichiarazione di responsabilita' attestante che tecnologie, softwares o materiali da esportare non si riferiscono a materiali compresi in tabella "Esport".