Decreto 13 maggio 1987, n. 188 Art. 11
L'art. 61 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 61 - Esportazione di assegni in valuta estera da parte di residenti e banche abilitate. - L'esportazione di assegni espressi in valuta estera e' consentita da parte di residenti: al seguito, quando ricevuti a scopo di turismo, affari, studio, cura e per atti di adozione di minori, ovvero in occasione di viaggio di espatrio definitivo, nei limiti fissati nelle rispettive causali e con le modalita' di cui alle disposizioni di attuazione e di applicazione del presente decreto; al seguito o a mezzo posta, quando ricevuti per il regolamento in favore di non residenti di operazioni autorizzate di importo non superiore al controvalore di L. 20.000.000, con le modalita' fissate nelle predette circolari. Le banche abilitate possono inviare all'estero gli assegni in valuta estera nei casi e con le modalita' stabilite nelle ripetute circolari".
Verweist auf
- Decreto 13 maggio 1987, n. 188 Art. 61