Decreto 20 novembre 1997, n. 436 Art. 2
1. Sono organi dell'Ente Parco:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) la giunta esecutiva;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) la comunita' del Parco.
2. Il Presidente e' nominato dal Ministro dell'ambiente, previa intesa con i presidenti della regione Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta, ((...)) . ((PERIODO SOPPRESSO DAL DECRETO 2 DICEMBRE 2015, N. 229)) .
((3. Il Consiglio direttivo e' formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le regioni interessate, che si esprimono entro e non oltre trenta giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversita' e tra i rappresentanti della Comunita' del parco, secondo le seguenti modalita':
f) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ))
((4. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunita' del parco ed una giunta esecutiva, formata da tre componenti, compreso il Presidente, secondo le modalita' e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco))
5. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro del tesoro ed e' formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualita' di presidente del collegio; uno dalle regioni interessate. Il revisore dei conti di designazione regionale e' indicato per il primo quinquennio dalla regione Piemonte, sentita la regione Valle d'Aosta; per il secondo quinquennio dalla regione Valle d'Aosta sentita la regione Piemonte, e cosi' successivamente secondo detta alternanza.
6. Il direttore del Parco e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed e' scelto tra gli iscritti nell'elenco degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di Parco: allo stesso si richiede, oltre ai requisiti per la nomina a dirigente del ruolo speciale di "direttore di Parco", la conoscenza della lingua francese da accertarsi a mezzo di apposite prove.
7. La comunita' del Parco e' organo consultivo e propositivo dell'Ente parco ed e' costituita e disciplinata ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 .