Decreto 19 novembre 1997, n. 503 Art. 4Disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli impianti di incenerimento di cui all'articolo 1 non si applicano le prescrizioni di cui al paragrafo 3.3 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , come modificato dalla delibera del 20 novembre 1985, ne' le prescrizioni di cui al paragrafo 5, allegato 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990.
Nota all'art. 4: - Il testo dell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) e' il seguente: "Art. 5 (Comitato interministeriale). - Le funzioni di cui al precedente art. 4 vengono esercitate dal Comitato interministeriale di cui all' art. 3, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 , e successive modificazioni, integrato dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali. Per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico il Comitato provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, a precisare la denominazione e la composizione delle sostanze o materie tossiche e nocive elencate nell'allegato nonche' ad aggiungere, nel medesimo allegato, sostanze o materie tossiche e nocive, allo stato sconosciute, in conseguenza delle modifiche introdotte con le procedure di cui all' art. 19 della direttiva (CEE) n. 78/319 . Il Comitato si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, oltre che delle strutture amministrative esistenti che hanno competenza nella materia".
Verweist auf
- Decreto 19 novembre 1997, n. 503 Art. 19
- Decreto 19 novembre 1997, n. 503 Art. 3
- Decreto 19 novembre 1997, n. 503 Art. 5