Decreto 16 giugno 1994, n. 527 Art. 8Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi in materie di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro dell'ambiente conclude accordi procedimentali con gli organi consultivi competenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, volti ad accelerare le procedure di adozione dei pareri necessari all'emissione di provvedimenti di competenza del Ministero, al fine della adozione dei pareri stessi entro il termine di novanta giorni decorrente dal ricevimento della richiesta.
2. Nello stesso termine e con le stesse modalita' sono definiti i tempi e le modalita' per l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi ed enti competenti in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, necessarie, ai sensi di legge o regolamento, ai fini dell'adozione di provvedimenti di competenza del Ministero dell'ambiente.
3. Sulla base delle intese previste dai commi precedenti, il Ministro dell'ambiente adeguera' i termini indicati nelle tabelle allegate.