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Decreto 16 giugno 1994, n. 527 · Decreto 16 giugno 1994, n. 527 — Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti

Decreto 16 giugno 1994, n. 527 Art. 2Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

In KraftAmtlicher Text

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione dell'ambiente abbia notizia legale del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione dell'ambiente, della richiesta o della proposta.