Decreto 22 giugno 1989, n. 295 Art. 4Finanziamento delle istanze ammesse al contributo
1. Il Ministro dell'ambiente, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria tecnica compiuta sulle istanze presentate, determina con decreto motivato la lista degli interventi ammessi al contributo con l'indicazione dei relativi finanziamenti concessi.