Decreto 22 giugno 1989, n. 295 Art. 1Ammissibilita' al finanziamento
1. Sono ammissibili al finanziamento i progetti relativi a:
a) studi ed indagini scientifiche preliminari;
b) studi ed analisi di fattibilita' tecnico-economica;
c) interventi di risanamento ambientale compresi gli interventi pilota.
2. Il finanziamento e' consentito solo per interventi funzionalmente autonomi dal punto di vista tecnico e/o dell'utilizzazione dei risultati degli studi proposti e possono essere di ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni e non superiore a 1.500 milioni, salvo, se necessario, le eventuali altre fonti di finanziamento rese disponibili ai fini della definizione del piano finanziario per la completa copertura del fabbisogno.
3. Il finanziamento deve riguardare interventi da eseguirsi entro un periodo massimo di diciotto mesi dalla concessione.
4. Non sono ammessi finanziamenti relativi:
a) ad indagini ed interventi gia' eseguiti o comunque gia' affidati in esecuzione;
b) ad interventi gia' dotati di una specifica totale copertura finanziaria da altre fonti;
c) ad indagini ed interventi collegati funzionalmente con studi, finanziati ma non ancora eseguiti.