Decreto 28 luglio 1987, n. 344 Art. 1
Nell'area del golfo di Orosei, delimitata nell'allegata planimetria, avente la profondita' di 2 km dalla costa e compresa tra la foce della Codula di Luna e Punta Pedra Longa, e' vietata la pesca con qualunque mezzo esercitata, nonche' la navigazione con mezzi da diporto e da trasporto turistico e qualsiasi altra anomala utilizzazione dell'area marina in questione e del tratto di spiaggia prospiciente.
NOTE Note alle premesse: - La convenzione di Berna, adottata in data 19 settembre 1979, concerne la conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa. Il testo dell' art. 31 della legge n. 979/1982 (Disposizioni per la difesa del mare) e' il seguente: "Art. 31. Nella prima applicazione della presente legge, l'accertamento di cui al secondo comma dell'art. 26, ha luogo con riferimento alle seguenti aree: 1) Golfo di Portofino; 2) Cinque Terre; 3) Secche della Meloria; 4) Arcipelago Toscano; 5) Isole Pontine; 6) Isola di Ustica; 7) Isole Eolie; 8) Isole Egadi; 9) Isole Ciclopi; 10) Porto Cesareo; 11) Torre Guaceto; 12) Isole Tremiti; 13) Golfo di Trieste; 14) Tavolara, Punta Coda Cavallo; 15) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu; 16) Capo Caccia, Isola Piana; 17) Isole Pelagie; 18) Punta Campanella; 19) Capo Rizzuto; 20) Penisola del Sinis, Isola di Mal di Ventre". - Il testo del comma 2 dell'art. 7 della legge n. 59/1987 (Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente) e' il seguente: "Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, puo' adottare misure di salvaguardia a tutela delle aree individuate come zone da destinare a riserve marine. Con il provvedimento che prescrive le misure di salvaguardia, possono essere vietate la trasformazione e l'utilizzazione dell'area, nonche' la pesca."
Verweist auf
- Decreto 28 luglio 1987, n. 344 Art. 26
- Decreto 28 luglio 1987, n. 344 Art. 31
- Decreto 28 luglio 1987, n. 344 Art. 7