Decreto 24 luglio 1987, n. 422 Art. 7
La gestione della riserva dovra' dotarsi di un apposito regolamento e di un piano di zonizzazione che preveda: una zona A: preclusa al pubblico e destinata allo studio ed alla ricerca scientifica; una zona B: ove e' prevista la visita guidata con adeguate restrizioni, in periodi, giorni ed ore prestabilite; una zona C: ove e' possibile accedere liberamente con modalita' e limiti fissati nell'apposito regolamento, comprendente le zone circostanti i belvederi.