Decreto 21 luglio 1987, n. 427 Art. 4
All'onere finanziario per la gestione della riserva naturale si provvedera' con: le somme all'uopo stanziate nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; gli eventuali interventi finalizzati dello Stato; gli eventuali contributi di amministrazione pubbliche e di enti privati e cittadini; i proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alle fruizioni della riserva naturale stessa.