Decreto 18 giugno 1987, n. 429 Art. 4
L'accesso del pubblico nella riserva naturale orientata biogenetica e' libero lungo le strade ed i sentieri, nonche' nelle zone indicate nel piano di gestione naturalistico. Le popolazioni locali hanno accesso nella riserva secondo le consuetudini. ((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 21 luglio 1988, n. 830 (in G.U. 1ª s.s. 27/07/1988, n. 30), "dichiara che non spetta allo Stato l'istituzione della riserva naturale orientata biogenetica Foresta di Tarvisio, nonche' l'istituzione della riserva naturale Foresta di Monte Arcosu; conseguentemente annulla i decreti del Ministero dell'ambiente 18 giugno 1987 n. 429 e 22 luglio 1987 n. 421 ".