Decreto 5 giugno 1987, n. 238 Art. 5
I piani di gestione della riserva, redatti a norma del regolamento di cui al precedente art. 4, saranno concordati con il Ministero dell'ambiente, tenuto conto delle richieste della regione Abruzzo espresse nella delibera consiliare n. 28/13 di cui nelle premesse del presente decreto, fatti comunque salvi i vincoli propri della riserva.