Decreto 5 giugno 1987, n. 238 Art. 3
All'onere finanziario per la gestione della riserva naturale si provvedera' con: le somme all'uopo stanziate nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; gli eventuali interventi finalizzati dello Stato; gli eventuali contributi di amministrazioni pubbliche e di enti privati e cittadini; i proventi derivanti alla gestione dei servizi connessi alla funzione della riserva stessa.