Decreto 26 marzo 2014, n. 76 Art. 6Norme finali e transitorie
1. Il presente regolamento si applica alle valutazioni degli esperti a partire dall'anno solare 2014.
2. Per l'anno 2014, gli obiettivi di cui all'articolo 2 sono assegnati entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il decreto del Ministro degli affari esteri n. 1997/128/001283/5 del 27 aprile 1997 continua ad applicarsi alle relative valutazioni fino al termine del 2013.