Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Decreto 7 gennaio 2013, n. 19 · Decreto 7 gennaio 2013, n. 19 — Regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105. (13G00058)

Decreto 7 gennaio 2013, n. 19 Art. 1Ambito di applicazione

Titolo I Disposizioni generali

In KraftAmtlicher Text

1. Ai sensi dell' articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105 , il presente regolamento detta la disciplina di attuazione delle norme in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 , e successive modificazioni.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105 (Modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185 , recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, in attuazione della direttiva 2009/43CE , che semplifica le modalita' e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunita' di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2012, n. 169. - Il testo dell' art. 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105 , e' il seguente: «Art. 7 (Disposizioni di attuazione). - 1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della difesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , previa comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, sono emanate le norme di attuazione del presente decreto legislativo, procedendo al necessario coordinamento con le norme di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185 .». - La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93 (Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185 , recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2005, n. 127. - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ( Codice dell'ordinamento militare ) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 ( Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare , a norma dell' art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140, supplemento ordinario. - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. - Il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». Note all'art. 1: - Per il testo dell' art. 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105 , si veda nella nota alle premesse.