Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 49Collaborazione degli istituti ad iniziative culturali della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare
TITOLO III GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL'ISTITUTO DI CULTURA Capo I GESTIONE ECONOMICA
1. Gli istituti possono collaborare, su richiesta della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente nel territorio in cui operano, alla realizzazio ne di iniziative culturali e socio-culturali finanziate dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare stesso. I fondi relativi alle predette iniziative affluiscono alla contabilita' degli istituti mediante imputazione agli appositi capitoli delle partite di giro.
2. A fronte dei suddetti finanziamenti il direttore dell'istituto presenta il relativo rendiconto alla rappresentanza diplomatica o ufficio consolare dalla quale ha ricevuto i fondi. La gestione dei predetti fondi da parte degli istituti deve comunque svolgersi nel rispetto delle norme che regolano le spese imputabili al capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri sul quale gravano i fondi stessi.