Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 45-bisErogazione di spese su finanziamenti dell'Unione europea o di Stati membri
Capo VII ((FINANZIAMENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA))
((
1. Le somme diverse dalla dotazione finanziaria di cui all' articolo 7, comma 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 , finanziate da parte dell'Unione europea o da Stati membri dell'Unione agli Istituti italiani di cultura, sono gestite e rendicontate secondo le istruzioni fornite dal soggetto finanziatore.
2. Il direttore dell'istituto dispone i pagamenti a favore degli aventi diritto mediante ordini di pagamento a valere sui finanziamenti.
3. Le entrate e le uscite relative sono imputate sul bilancio dell'istituto in una voce specifica delle partite di giro.))
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------------ AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 3 dicembre 2015, n. 211 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica si applica dall'esercizio finanziario successivo alla pubblicazione dello stesso decreto.