Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 19-bisPrincipi generali
Capo III ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI
((
1. La gestione finanziaria degli istituti avviene secondo i principi della gestione di cassa.
2. L'elaborazione, la trasmissione, l'archiviazione e la conservazione dei documenti e delle comunicazioni relative alla gestione avvengono, di regola, in coerenza con i principi dell'amministrazione digitale stabiliti dalla legislazione vigente, secondo le modalita' ed i criteri per la gestione elettronica dei flussi documentali e per la dematerializzazione degli atti amministrativi e contabili del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.))
((1))
-------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 3 dicembre 2015, n. 211 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica si applica dall'esercizio finanziario successivo alla pubblicazione dello stesso decreto.