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Decreto 27 aprile 1995, n. 392 · Decreto 27 aprile 1995, n. 392 — Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero

Decreto 27 aprile 1995, n. 392 Art. 13

Capo II ORGANICI E FUNZIONI DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI

In KraftAmtlicher Text

Personale a contratto ((e specialisti))

1. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 3 DICEMBRE 2015, N. 211)) .

2. Qualora nell'istituto non presti servizio alcun coordinatore amministrativo di ruolo, il primo posto a contratto ((di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18)) che si rende disponibile per mansioni di concetto e' utilizzato per mansioni amministrativo-contabili.

3. Gli istituti, compatibilmente con le proprie disponibilita' finanziarie, sono autorizzati, in attesa dell'accreditamento degli appositi fondi da parte del Ministero degli affari esteri, a provvedere sul proprio bilancio alla corresponsione degli stipendi spettanti al personale di cui ((all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18)) , qualora la legge locale preveda tassativamente il pagamento delle retribuzioni entro l'ultimo giorno di ogni mese.

4. ((Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente autorizza con decreto l'utilizzazione del personale di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, il cui contratto e' regolato dalla legge locale ed e' stipulato a seguito della pubblicazione di un avviso per almeno dieci giorni e dello svolgimento di una procedura secondo il comma 5. E' escluso l'instaurarsi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La retribuzione corrisposta a tale personale non puo' essere superiore al 90 per cento di quella corrisposta al personale con analoghe mansioni di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.))

5. Per le assunzioni di personale di cui al capoverso precedente e' richiesto un colloquio attitudinale con una commissione di tre membri nominata con decreto del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, presieduta dal direttore dell'istituto o da chi ne fa le veci. Tale procedura non si applica nei casi in cui la normativa locale non lo permetta; tale circostanza deve risultare da esplicita dichiarazione del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente.

6. Il personale a contratto puo' essere chiamato dal direttore o da chi ne fa le veci a partecipare a corsi di formazione nei settori di impiego; le relative spese gravano sul bilancio degli istituti.

7. I contratti stipulati ai sensi dell' art. 17 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 , devono prevedere una clausola espressa che sancisca ((che il contratto e' regolato dalla legge locale e)) che in nessun caso il rapporto di dipendenza puo' comportare l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione degli affari esteri.

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7-bis. Nei limiti delle disponibilita' di bilancio, nei casi previsti dall' articolo 18 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 , e qualora le competenze necessarie non siano reperibili presso il personale di ruolo, gli istituti possono stipulare convenzioni, regolate dal diritto locale, con specialisti, con la preventiva autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente. Le convenzioni sono sottoscritte dal direttore dell'istituto, previa pubblicazione di un avviso per almeno dieci giorni, e dovranno indicare la specializzazione richiesta e la durata della collaborazione, che non puo' estendersi oltre la conclusione delle iniziative per la quale e' stata stipulata. E' vietato il ricorso a contratti di lavoro subordinato o parasubordinato e l'instaurarsi di rapporti continuativi.

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