Decreto 7 settembre 1994, n. 604 Art. 5Periodo di segretazione
1. Ai sensi dell' art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dell' art. 8, commi 2 e 3, del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , l'accesso e' differito di tre anni per i seguenti atti riferentisi alla legge n. 212/1992 :
a) atti concernenti i negoziati dei "memoranda" con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale;
b) atti concernenti l'affidamento dei progetti agli enti incaricati della valutazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, della citata legge n. 212, fino alla conclusione della procedura;
c) atti concernenti il processo di valutazione da parte dei medesimi enti ed i suoi risultati, fino alla conclusione della procedura;
d) atti concernenti la valutazione da parte della commissione consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 212, fino alla conclusione della procedura;
e) atti concernenti la scelta dell'ente cui verra' affidato il monitoraggio ai sensi dell'art. 4, comma 5, della citata legge n. 212, fino alla conclusione della procedura.
2. L'accesso ai documenti conservati nell'Archivio storico diplomatico appartenenti alle categorie indicate nel presente regolamento, e' differito, nei limiti ed alle condizioni previsti dalle disposizioni che precedono per i segnalati periodi:
a) cinquanta anni per tutti i documenti purche' non relativi a situazioni private di persone;
b) settanta anni per tutti i documenti che si riferiscono a situazioni private di persone;
c) trenta anni in considerazione di speciali e motivate esigenze per i documenti che non abbiano particolare rilevanza politica.
Note dell'art. 5: - Per il testo del comma 6 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , si veda in nota al titolo. - Per il testo dei commi 2 e 3 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 , si veda in nota alle premesse. - Il testo degli articoli 3 e 4 della legge 26 febbraio 1992, n. 212 , e' il seguente: "Art. 3 (Autorizzazioni specifiche). - 1. L'elenco dei prodotti e delle tecnologie di cui all'art. 1, comma 2, e' predisposto e aggiornato almeno ogni sei mesi con decreto del Ministro del commercio con l'estero, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere di un apposito comitato tecnico nominato con decreto dello stesso Ministro. L'elenco e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. L'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 deve essere predisposto: a) nel rispetto dei principi stabiliti dall' art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185 ; b) tenendo conto dell'evoluzione della produzione industriale e di quella tecnologica; c) rispettando le intese e le convenzioni internazionali in materia di alta tecnologia, di non proliferazione nucleare, missilistica e chimica cui l'Italia aderisca o di cui si parte; d) adeguandosi all'evoluzione della normativa comunitaria; e) armonizzandosi con le disposizioni vigenti negli altri Paesi comunitari. 3. Il decreto del Ministro del commercio con l'estero con il quale viene aggiornato l'elenco dei prodotti e delle tecnologie reca l'indicazione degli accordi, delle intese e degli altri atti internazionali cui da' applicazione". "Art. 4 (Controllo e coordinamento dello Stato). - 1. Il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), di cui all' art. 6 della legge 9 luglio 1990, n. 185 , con la partecipazione del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, esercita le funzioni di indirizzo, previste al comma 3 del medesimo articolo, anche per la materia di cui alla presente legge. 2. Spetta inoltre al Comitato: a) formulare ed aggiornare l'elenco dei paesi verso i quali vigono limitazioni all'esportazione di particolari categorie di prodotti e tecnologie; b) formulare ai sensi di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 , l'elenco dei Paesi rispetto ai quali il Ministro per il commercio con l'estero deve condizionare il rilascio dell'autorizzazione ad ispezioni da effettuare presso la sede dell'importatore che vi abbia preventivamente consentito; c) determinare modifiche delle modalita' di esportazione delle merci indicate nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2; d) esaminare entro trenta giorni i reclami proposti dal richiedente che non abbia ottenuto le autorizzazioni di esportazione dei prodotti e delle tecnologie di cui all'art. 1, o abbia avuto limitazioni nel relativo rilascio. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la relazione prevista dall' art. 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185 , riferisce anche sull'attivita' svolta dal CISD ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. La relazione, anche per la parte relativa ai prodotti ad alta tecnologia disciplinati dalla presente legge, e' predisposta secondo i criteri indicati dall' art. 5, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185 ".