Decreto 13 aprile 1993, n. 263 Art. 2Domanda di ammissione al concorso
1. Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso deve essere indicato nel bando un termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nella Gazzetta Ufficiale.
2. Nella domanda gli aspiranti al concorso devono dichiarare:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, comprese quelle inflitte all'estero, nonche' i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
e) il titolo di studio;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) i titoli indicati nel successivo art. 4 dei quali siano in possesso;
i) la lingua straniera, prescelta tra quelle indicate nel successivo art. 5, comma 4, in cui intendono sostenere la prova obbligatoria scritta;
l) la lingua straniera, prescelta tra quelle indicate nel successivo art. 5, comma 5, lettera b), in cui intendono sostenere la prova obbligatoria orale;
m) la lingua, o le lingue straniere, prescelte tra quelle indi- cate nel successivo art. 7, comma 1, in cui intendono sostenere prove facoltative orali;
n) se intendono sostenere la prova facoltativa orale di didattica dell'italiano come lingua seconda, di cui al successivo art. 7, coma 1;
o) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e di essere pronti a trasferirsi in qualsiasi sede all'estero ove l'Amministrazione li destini a prestare servizio.
3. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorita' indicate dall' art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 . Qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorita' diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale e' sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.
4. Alla domanda l'aspirante deve allegare la documentazione relativa ai titoli di cui alla precedente lettera h), nonche' un certificato medico da cui risulti che egli e' di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che e' in grado di affrontare qualsiasi clima, che non ha imperfezioni fisiche che siano d'impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della qualifica funzionale. La mancanza di tale specificazione comportera' l'esclusione dal concorso. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico dell'unitia' sanitaria locale del comune di residenza ovvero, se l'aspirante e' residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorita' diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneita' fisica in qualsiasi momento anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.
Note all' art. 2: - Il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 , contiene l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. - L' art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), cosi' recita: "Art. 20 (Autenticazione di sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma".
Verweist auf
- Decreto 13 aprile 1993, n. 263 Art. 20
- Decreto 13 aprile 1993, n. 263 Art. 4
- Decreto 13 aprile 1993, n. 263 Art. 5
- Decreto 13 aprile 1993, n. 263 Art. 7