Decreto 3 marzo 1990, n. 362 Art. 5Formazione ed esecuzione dei contratti
1. Secondo quanto disposto dall' art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , la procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero e' regolata, anche per quanto attiene al ricorso alla trattativa privata, dalle norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e le situazioni locali.
2. Per l'osservanza dei termini di pagamento previsti da disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali l'esecuzione della spesa puo' essere autorizzata, prima della definizione della procedura di controllo, dal competente ufficio ministeriale, tenuto conto degli elementi forniti dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare.
Nota all'art. 5: - Il testo dell' art. 86 del D.P.R. n. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e' il seguente: "Art. 86 (Procedura per la stipulazione). - La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero e' regolata dalle norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e con le situazioni locali".
Verweist auf
- Decreto 3 marzo 1990, n. 362 Art. 86